Pubblicità
HomeNewsRes Publica et SocietasLa responsabilità civile dei giudici ora è legge

La responsabilità civile dei giudici ora è legge

La responsabilità civile dei giudici ora è leggeSì della Camera, M5S contro. Orlando: «Momento storico». L’ira dell’Anm: “Norme contro le toghe”. Lo Stato dovrà rivalersi sui magistrati per i risarcimenti chiesti dai cittadini.

Sì definitivo dell’Aula della Camera al disegno di legge sulla responsabilità civile dei magistrati. Il testo è stato approvato con 265 sì, 51 no e 63 astenuti.

La Lega, Fi, Sel, Fdi e Alternativa Libera si sono astenuti. Il M5S ha votato contro.

 

È «un passaggio storico. La giustizia sarà meno ingiusta e i cittadini saranno più tutelati», sintetizza il ministro della Giustizia Andrea Orlando.

 

Ma l’applicazione della nuova norma – e lo ammette lo stesso ministro della Giustizia Andrea Orlando – andrà monitorata nel concreto. «Valuteremo laicamente gli effetti – assicura il guardasigilli – e siamo pronti a correggere alcuni punti». Un “tagliando” a posteriori, quindi, non è da escludere. «Ma ritengo che sarà sufficiente la giurisprudenza a chiarire che molti dei pericoli paventati non hanno riscontro», sottolinea Orlando.

 

La nuova legge riforma la legge Vassalli del 1988, mantenendo però l’impostazione di responsabilità indiretta: il cittadino cita lo Stato che dovrà rivalersi nei confronti del giudice. Ma rispetto alla Vassalli, viene ampliata la possibilità per il cittadino di fare ricorso; si innalza la soglia economica di rivalsa del danno, che può arrivare fino alla metà stipendio del magistrato; viene eliminato il filtro di ammissibilità dei ricorsi; la responsabilità scatta anche in caso di negligenza grave e travisamento del fatto e delle prove.

 

È un pessimo segnale, la politica approva una legge contro i magistrati». Così l’Associazione nazionale Magistrati commenta l’approvazione della riforma, sottolineando come tutto questo accada mentre c’è una «corruzione dilagante».

 

Questi i punti principali del provvedimento:

 

Responsabilità indiretta

Resta fermo il principio per cui è lo Stato che risarcisce direttamente i danni della “malagiustizia” potendo solo in seconda battuta rifarsi sul magistrato. Il cittadino che ha patito un danno ingiusto, in altri termini, potrà esercitare l’azione risarcitoria esclusivamente nei confronti dello Stato.

 

Obbligo di rivalsa

L’azione di rivalsa dello Stato diventa obbligatoria. Il risarcimento al magistrato dovrà essere chiesto entro due anni dalla sentenza di condanna nel caso di diniego di giustizia o quando la violazione è stata determinata da dolo o negligenza inescusabile. Quanto all’entità della rivalsa, cresce la soglia attualmente fissata a un terzo: il magistrato risponderà ora con lo stipendio netto annuo fino alla metà. Se vi è dolo, l’azione risarcitoria è però totale.

 

Soppressione del “filtro”

Niente più controlli preliminari di ammissibilità della domanda di risarcimento contro lo Stato. L’attività di “filtro” (verifica dei presupposti e valutazione di manifesta infondatezza) oggi affidata al tribunale distrettuale è cancellata.

 

Confini della colpa grave

Si ridefiniscono e integrano le ipotesi di colpa grave. Oltre che per l’affermazione di un fatto inesistente o la negazione di un fatto esistente, scatterà la colpa grave in caso di violazione manifesta della legge e del diritto comunitario e in caso di travisamento del fatto o delle prove. Colpa grave sarà anche l’emissione di un provvedimento cautelare personale o reale al di fuori dei casi consentiti dalla legge o senza motivazione.

 

Travisamento fatto o prove

I lavori parlamentari, richiamandosi a un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, hanno chiarito come il “travisamento” rilevante ai fini della responsabilità civile del magistrato sia unicamente quello macroscopico ed evidente, tale da non richiedere alcun approfondimento di carattere interpretativo o valutativo.

 

Clausola salvaguardia

Viene ridelineata la portata della `clausola di salvaguardia´: pur confermando che il magistrato non è chiamato a rispondere dell’attività di interpretazione della legge e di valutazione del fatto e delle prove, si escludono espressamente da tale ambito di irresponsabilità i casi di dolo, di colpa grave e violazione manifesta della legge e del diritto della Ue.

Fonte. La Stampa

SCRIVI UNA RISPOSTA

Scrivi il commento
Inserisci il tuo nome