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È possibile un matrimonio tra un cattolico e una persona atea?

Sei fidanzato/a con una persona atea ma lui/lei vuole comunque sposarsi in chiesa per rispetto delle tue convinzioni religiose. Le domande che vi ponete saranno allora: si può celebrare il matrimonio? A che condizioni? O questa può essere una causa eventuale di nullità?

Su Famiglia Cristiana (11 ottobre) il teologo Giordano Muraropremette: «L’amore può nascere e vivere anche tra persone che hanno un atteggiamento diverso verso Dio. La Serva di Dio Elisabetta Leseuraveva sposato un agnostico, e lei era profondamente religiosa».

«Il loro rapporto – prosegue Muraro – fondato su un amore sincero e rispettoso ha animato tutta la loro vita, anche se la sofferenza di Elisabetta era grande perché vedeva il suo sposo privo della bellezza e della ricchezza dell’incontro con Dio. I frutti si sono visti dopo la sua morte. Il marito ha scoperto il suo diario, lo ha letto e ha preso coscienza di essere vissuto con una mistica. Attraverso quel diario ha capito da dove veniva il fascino che lo legava tanto a quella donna. Si è convertito, si è fatto religioso».

SCOPRIRE LA BELLEZZA DI DIO

Sposarsi in chiesa? «Molti teologi ritengono che la fede deve essere presente in entrambi. Ma se lei sente di aver bisogno di Dio per la sua vita e per la vita con suo marito, accetti di sposarsi “nel Signore”, perché attraverso la grazia di Dio che vive in lei e che si esprime nel quotidiano il suo sposo possa scoprire e vivere la bellezza e la ricchezza di una vita con Dio».

Il teologo Nicola Reali evidenziava: se la persona atea (purché sia battezzata) «si sposa in Chiesa senza credere in Dio, in Gesù Cristo e nella Madonna, ma riconosce il valore dell’indissolubilità del matrimonio, il suo matrimonio è valido ed è un sacramento».

Se, invece, un battezzato non-credente «si accosta alle nozze senza credere che il matrimonio sia indissolubile, il suo matrimonio non è valido perché la sua mancanza di fede incide nel determinare una volontà contraria all’indissolubilità».

CAUSA DI NULLITA’

La mancanza di fede è determinante per una eventuale causa di nullità del matrimonio. Il teologo sottolinea un passaggio enunciato dalla lettera apostolica Mitis ludex Dominus Iesus:

“Tra le circostanze che possono consentire la trattazione della causa di nullità del matrimonio per mezzo del processo più breve secondo i cann. 1683-1687, si annoverano per esempio: quella mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso o l’errore che determina la volontà, la brevità della convivenza coniugale (…) ecc..”.

In questo passaggio della lettera apostolica, osserva Reali, «non si dice che la mancanza di fede rende nullo un matrimonio, ma che la mancanza di fede può far simulare un consenso valido che in realtà valido non è. E non è valido non perché manca la fede, ma perché simula (fa finta) di aderire a ciò che rende valido un consenso (le proprietà naturali)».

Il professor Vincenzo Pacillo, docente di di Diritto Canonico ed Ecclesiastico presso l’Università di Modena e Reggio Emilia e “Difensore del vincolo” presso il tribunale ecclesiastico regionale emiliano, sostiene che con l’espressione “mancanza di fede” nel Motu proprio di Francesco, il giudice non potrà non considerare quanto chiaramente evidenziato da San Giovanni Paolo II nel suo discorso alla Rota Romana del 30 gennaio 2003

“Un atteggiamento dei nubendi che non tenga conto della dimensione soprannaturale nel matrimonio, può renderlo nullo solo se ne intacca la validità sul piano naturale nel quale è posto lo stesso segno sacramentale”.




IL RISPETTO DI QUANTO STABILITO DALLA CHIESA

«Secondo il Pontefice – afferma Pacillo – la “mancanza di fede” si rileva come causa di nullità del matrimonio solo quando si riverbera sulla dimensione naturale dello stesso, comportando un’esclusione della donazione esclusiva, ovvero dell’indissolubilità, della fecondità e/o della genitorialità educante. Per cui il giudizio sulla fede dei nubendi non può essere teorico o legato ad astratti indici che si intromettano nella loro coscienza, ma deve fondarsi sulla loro concreta decisione – al momento delle nozze – di rispettare o non rispettare quanto stabilito dalla Chiesa in tema di indissolubilità, fedeltà reciproca, procreazione ed educazione della prole»




Fonte it.aleteia.org/Gelsomino del Guercio

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