Pubblicità
HomeNewsCaritas et VeritasDopo il no a 'uno di noi': la partita non è chiusa,...

Dopo il no a ‘uno di noi’: la partita non è chiusa, anzi, si rilancia

Uno-di-noiLa “partita” dell’iniziativa dei cittadini europei “Uno di noi” non è chiusa. Anzi, si rilancia. Proprio alla vigilia dell’insediamento del nuovo Parlamento di Strasburgo, in una conferenza stampa svoltasi oggi (30 giugno) a Roma, presso la Camera dei Deputati, si è tornati a parlare dell’indebito “stop” della Commissione europea alla petizione firmata da oltre 2 milioni di cittadini per tutelare la dignità dell’embrione fin dal concepimento. L’obiettivo è ripresentare la proposta alla nuova Commissione europea, con l’auspicio che diventi “oggetto di un serio, approfondito, dibattito nel nuovo Parlamento”. “Oltre ai ricorsi legali – ha assicurato il presidente del Movimento per la vita, Carlo Casini – faremo giungere a Commissione e Parlamento la voce di migliaia e migliaia di medici, giuristi e politici dei 28 Paesi Ue” invitati a sottoscrivere un appello specifico per ogni categoria. “E le autorità non potranno non ascoltarci e avviare quel confronto politico di cui la Commissione ha avuto paura”. Sui “paradossi” giuridici a cui va incontro il diritto del concepito abbiamo intervistato Giovanni Giacobbe, in rappresentanza dei giuristi cattolici.

In Italia il diritto del concepito viene tutelato?
“La situazione dell’ordinamento italiano è paradossale: nel Codice civile, che è stato emanato nel 1942, quando il problema non esisteva perché non esistevano tecniche che consentissero di aggredire l’embrione, era contenuto il ‘diritto dell’aborto’ come ‘tutela dell’integrità della stirpe’. All’articolo 1, comma secondo, del Codice civile si raccomanda espressamente di riconoscere diritti al concepito, anche se tali diritti sono subordinati alla nascita. Ciò non vuol dire, però, che tali diritti si acquisiscano con la nascita, ma che la nascita determina ulteriori effetti già sul concepito: a mio avviso, dunque, nel nostro Codice civile il concepito è soggetto di diritti. Nell’articolo 2 della Costituzione troviamo, inoltre, come indicazione di principio generale il riconoscimento dei diritti inviolabili dell’individuo: non c’è una specifica indicazione di quando emergono, se alla nascita o al concepimento, ma c’è un’interpretazione della Corte Costituzionale che utilizza impropriamente la legge 194. In merito alla 194, infatti, si pronuncia una sentenza della Corte Costituzionale del 1975, che però contiene due parti: nella prima parte viene affermato in modo univoco la qualificazione del concepito come soggetto di diritti, nella seconda il problema non è l’identità dei rapporti tra soggetti di diritti diversificati – il concepito e la madre – ma la diversa considerazione dello ‘stato di necessità’”.

Ci spieghi meglio…
“La legge 194 nasce non per risolvere il problema della legittimità o meno dell’aborto, ma per stabilire se e in che misura l’interruzione volontaria della gravidanza possa essere riportata allo ‘stato di necessità’, perché tale condizione presuppone che un fatto illecito, che rimane tale, possa risultare legittimo quando rivolto direttamente a salvare l’integrità della persona. Questo stato di necessità, stabilisce la legge 194, deve essere ‘immediato e diretto’: la sentenza emanata dalla Corte nel ‘75, invece, estende tale stato di necessità al pericolo ‘mediato e indiretto’. Nell’articolo 1 della legge 194, tuttavia, si proclama che ‘la Repubblica italiana tutela la vita fin dalla sua origine’: senza contare che la prima parte della 194 prevede una seria di strumenti, ai quali è stata data scarsissima attenzione, diretti a tutelare la vita fin dal concepimento, in modo da prevenire l’interruzione volontaria della gravidanza”.

E in tempi più recenti?
“La legge del 2004 sulla fecondazione assistita – che ancora resiste nonostante la scure della Corte Costituzionale, che la sta smantellando – all’articolo 1 raccomanda di tutelare i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito. Abbiamo una legislazione che interviene formalmente e che in termini formalmente inequivoci configura il concepito come soggetto di diritti. Il problema ancora non risolto è, allora, come a tale qualificazione possa resistere la legge 194, che ammette l’interruzione volontaria di gravidanza anche quando non vi sia stato di necessità”.

La stessa questione dobbiamo porcela per lo statuto dell’embrione?
“In questo contesto, che la stessa giurisprudenza della Corte europea non ha direttamente negato, occorre chiedersi come si possa ammettere la manipolazione dell’embrione. La legge del 2004 sulla fecondazione assistita aveva escluso la pluralità di embrioni in un unico impianto, proprio per evitarne la successiva distruzione. Certamente questa è un’indicazione dell’ordinamento italiano, ma riguarda anche un contesto sovranazionale che non è stato direttamente smentito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e dal Trattato di Lisbona. È stato smentito indirettamente, perché poi le azioni concrete si sono rivelate in contrasto con i principi affermati in astratto”.

Si riferisce alle motivazioni dello “stop” della Commissione a “Uno di Noi”?
“Si è arrivati perfino ad affermare che il trattamento degli embrioni umani è necessario perché sarebbe uno strumento per salvare la vita alle persone, richiamandosi a principi generici di tutela della vita e omettendo, però, quali siano le conseguenze sulla vita dell’embrione”.

Come si può ribaltare il responso negativo della Commissione europea?
“Il paradosso è arrivato anche nel pensiero giuridico, dove si arriva a considerare la distruzione dell’embrione come una dimostrazione del diritto alla vita. Quando verità e menzogna, bene e male si confondono a tal punto vuol dire che è giunto il momento di un grande movimento di popolo, che tuteli valori che non vanno etichettati come ‘cattolici’, perché sono fondamentali per l’intera società civile”. A cura di Redazione Papaboys*

*fonte: Agensir

SCRIVI UNA RISPOSTA

Scrivi il commento
Inserisci il tuo nome